Ecotech | Decreto Ministero dello Sviluppo Economico, 1 ottobre 2018, n. 131 Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».
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Decreto Ministero dello Sviluppo Economico, 1 ottobre 2018, n. 131 Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico, 1 ottobre 2018, n. 131

Regolamento recante disciplina della denominazione di «panificio», di «pane fresco» e dell’adozione della dicitura «pane conservato».

(Gazz. Uff., 19 novembre 2018, n. 269)

Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2018

Nel 2006 era uscita una legge che aveva liberalizzato l’attività di panificazione per portare ad una maggiore concorrenza e ad una conseguente diminuzione dei prezzi. Questo però ha portato le P.M.I. a soffrire di una concorrenza sleale da parte della grande distribuzione che magari non fa pane fresco. Quindi lo scopo del decreto n. 131 nasce con l’intento di aiutare le P.M.I..

Art. 1
Definizione di panificio
1. Per panificio si intende l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale.

Art. 2
Definizione di pane fresco
1. È denominato «fresco» il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
2. È ritenuto continuo il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto.

Art. 3
Pane conservato o a durabilità prolungata
1. Fatte salve le norme vigenti in materia, al pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011 si applicano le disposizioni di cui all’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

L’allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 riporta:

la denominazione dell’alimento comprende o è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l’acquirente.

Il pane non preimballato ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011, per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi sottoposti agli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

Quindi per “pane conservato o a durabilità prolungata” si intende il pane per il quale viene utilizzato, durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, un metodo di conservazione che ne aumenti la durabilità e questo tipo di pane non preimballato deve essere “posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo”.
Quindi ad esempio per quanto riguarda un pane che non rientra nella definizione di “fresco” in quanto sono stati aggiunti additivi conservanti, io direi che nel cartello questo pane deve essere indicato con una dicitura quale ad esempio “pane a durabilità prolungata tramite additivi conservanti”.

  1. Al momento della vendita, il pane per il quale è utilizzato un metodo di conservazione durante la sua preparazione o nell’arco del processo produttivo, deve essere esposto in scomparti appositamente riservati.

Quindi sui banchi di vendita, il pane conservato o a durabilità prolungata deve essere esposto, secondo quanto previsto nel Decreto, “in scomparti appositamente riservati”.

Le sanzioni applicabili sono quelle del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e quelle che riguardano le frodi in commercio