18 Aprile 2017
In
Sicurezza sul lavoro
decreto del fare
Lavoro Accessorio
Art. 3 comma 8
Ai prestatori di lavoro accessorio occupati da imprese e professionisti si applica il D.lgs n. 81/2008 e le altre norme in materia di sicurezza. Negli altri casi si applica il regime di tutela più limitato già previsto per i lavoratori autonomi dal’art. 21 del D.lgs n. 81/2008